Statuto Associazione Bernacca

 

Lo statuto

Lo statuto

 

 

 

Costituzione e funzionamento dell'associazione


Art. 1 – E' costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata “ EDMONDO BERNACCA”;

Art. 2 – L'Associazione ha sede in Roma, via del Carovita n°. 7; sede secondaria in Rocca di Papa, Località Vivaro, via Lazio n°. 14; potranno essere istituite altre sedi secondarie su deliberazione dell'assemblea con le maggioranza previste dall'ex art. 21 del Codice Civile;

Art. 3 – La durata dell'Assoc­iazione è a tempo indeterminato;

FINALITA'

Art. 4 – L'Associazione esclude ogni fine di Lucro. Essa è indipendente ed il suo scopo è quello di operare nei seguenti campi:
•    Divulgazione scientifica;
•    Studio del clima;
•    Promozione di attività connesse allo studio del clima;
•    Promozione di attività di ricerca e di studio;
•    Pubblicazioni;
•    Seminari ;
ed ogni altra iniziativa   considerata necessaria al raggiungimento di tali finalità;

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5 – Il Patrimonio sociale è costituito :
•    Dalla quota sociali dei soci ordinari e dalle contribuzioni annuali dei soci sostenitori ai sensi degli art. 10, 11 e 26 del presente statuto;
•    Da contributi di Enti pubblici e privati;
•    Da eventuali liberalità di Soci onorari;

Art. 6 – L'Associaz­ione si estingue per i motivi previsti dal Codice Civile ex art. 27. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale verrà devoluto in beneficenza ad altra associazione similare.
Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'associazione;

Art. 7 – L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio per terminare il trentuno di dicembre di ogni anno;

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Possono partecipare ed essere Soci dell'associazione tutte le persone.
L'ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che decide in merito all'attribuzione della qualifica di socio ordinario o sostenitore ai sensi degli art. 9, 10 e 11 del presente statuto.
Per recedere dalla qualifica di socio sostenitore e passare a quella di socio ordinario è sufficiente una semplice comunicazione scritta all'organo amministrativo.
Per assumere la qualifica di socio sostenitore è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Art. 9 – I Soci di distinguono in : Ordinari; Sostenitori; Onorari;

Art. 10 – Sono soci ordinari tutti coloro che dietro richiesta di adesione all'associazione in forma scritta, vengano accettati dal Consiglio Direttivo e versino una quota annuale;

Art. 11  - Sono soci sostenitori tutti coloro che dietro richiesta di adesione all'associazione in forma scritta, siano accettati dal Consiglio Direttivo e versino il contributo annuale.
La qualifica di socio sostenitore attribuisce il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;

Art. 12 – Sono soci Onorari le persone fisiche e/o giuridiche che offrono all'associazione contributi finanziari , donazioni di particolare entità o che ne agevolino le attività in maniera rilevante. Tale riconoscim­ento è deliberato e riconosciuto dal Consiglio Direttivo;

Art. 13 – La qualifica di socio si perde:
•    Per recesso da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
•    Per morosità di almeno un anno;
•    Per radiazione deliberata dall'assemblea in seguito a fatti od azioni che ledano gli interessi o il prestigio dell'associazione;
Il recesso del socio ha effetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice Civile;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Gli Organi dell'Associazione sono:
•    L'Assemblea dei Soci;
•    Il Consiglio Direttivo;
•    Il Presidente ;

Art. 15 – L'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote fissate, è convocata almeno una volta l'anno ( entro il 31 del mese di marzo ) per l'approvazione del Bilancio consuntivo , già approvato dal Consiglio Direttivo. Inoltre fissa i criteri di massima necessari al raggiungimento degli scopi sociali previsti e delibera su tutto ciò che gli viene sottoposto dal Consiglio Direttivo;

Art. 16 – L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria:
•    Dal Presidente ;
•    Da almeno il 50% dei componenti il Consiglio Direttivo;
•    Da almeno un quinto dei soci sostenitori aventi diritto al voto;
Le richieste di convocazione devono essere scritte e ben motivate ed inoltrate al Consiglio Direttivo il quale convoca l'Assemblea entro e non oltre 10 gg. Dalla notifica ricevuta. Le deliberazioni dell'Assemblea straordina­ria riguardano :
•    Modifich­e da apportare allo Statuto;
•    Questioni riguardanti l'esercizio finanziario;
•    Questioni che non riguardino strettamente le linee stabilite dal presente Statuto.
La convocazione di ogni Assemblea viene fatta mediante avviso pubblico contenente il giorno, l'orario ( prima e seconda convocazione ) , il luogo e le materie all'ordine del giorno.
L'avviso stesso dovrà essere affisso almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria ed almeno otto giorni prima della riunione ordinaria;

Art. 17 – L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda, con almeno un'ora di intervallo , qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con almeno un'ora di intervallo , qualunque sia il numero dei soci intervenuti;

Art. 18 – Per qualsiasi votazione non sono ammesse deleghe conferite ai componenti del Consiglio Direttivo e/o ai partecipanti all'elezione. E' ammessa una sola delega ad ognuno dei soci aventi diritto al voto;

Art. 19 – Non hanno diritto al voto i componenti il Consiglio Direttivo su delibere che trattano il bilancio annuale e/o questioni che si riferiscono alla loro responsabi­lità individuale;

Art. 20 – Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio Direttivo sono a scrutinio segreto. I risultati verranno conservati per la durata del mandato e utilizzati per eventuali surrogazioni dei membri  di membri dimissionari o decaduti per i motivi di cui al presente statuto.
Hanno diritto al voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo i soci sostenitori ai sensi dell'art. 11;

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è composto a numero SEDICI membri.
Tutti gli eletti ricoprono la carica per anni 5 e possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo eletto, entro quindici giorni dalla sua elezione, elegge al suo interno il Presidente , il Vice Presidente , il Segretario ed il Contabile.
A parità di voti, dopo la seconda votazione, viene eletto il più anziano di età;

Art. 22 – IL PRESIDENTE­ :
Egli ha la rappresentanza  legale nonché la responsabilità di tutta l'Associazione. Può adottare quei provvedimenti ritenuti di massima urgenza. Almeno una volta al mese convoca e presiede la riunione del Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea dei Soci facendone eseguire per tutte le deliberazioni.
Nelle delibere del Consiglio Direttivo, a parità di voti, il voto espresso dal Presidente è considerato doppio.

Art. 23 – IL VICE PRESIDENTE­ :
Egli sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente in tutte le sue funzioni di competenza ;

Art. 24 – IL SEGRETARIO :
Egli custodisce il libro dei Soci ( con annotazione delle qualifiche di socio sostenitore, ordinario e onorario ), il libro dei beni inventariati dell'Associazione, il libro delle delibere adottate. Inoltre cura tutta la corrispondenza e provvede a tutto ciò assegnatogli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;

Art. 25 – IL CONTABILE:
Egli detiene il libro Cassa curando con scrupolo e trasparenza la gestione contabileamministrativa. Fornisce, inoltre, notizie ed esibisce, su richiesta dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, registri e documenti. Predispone gli atti per il bilancio annuale di tutte le situazioni contabili in seno all'Associazione;

Art. 26 – Tutte le deliberazioni, sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea dei Soci, vengono adottate a maggioranza della metà più uno dei votanti intervenuti.
Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'importo del contributo annuale che i Soci sostenitori devono versare;

Art. 27 – Tutte le cariche elettive in seno all'Associazione sono a titolo gratuito;

Art. 28 – Ogni Socio è tenuto ad un comportamento di massima educazione e rispetto di tutti gli altri Soci;

Art. 29 – Si ribadisce che i Soci in regola con i pagamenti, possono partecipare e votare a tutte le Assemblee. I Soci sostenitori inoltre possono partecipar­e e votare  all'elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo;

Art. 30 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile e quelle D. Lgs. 460/97 e L. 266/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Palestrina, lì 29/05/2006

 

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